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11 settembre 2009

La CGIL sulle disposizioni dell'articolo 19 della legge 2/09 in materia di ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali



02/07/2009
Pubblichiamo in allegato il testo del decreto (inter) ministeriale (Lavoro ed Economia) che la Corte dei Conti ha visionato, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come sapete, la CGIL ha deciso a suo tempo di focalizzare su queste disposizioni, che rendono operative quelle contenute nell’articolo 19 della legge 2/09, le eccezioni di costituzionalità riferite essenzialmente a due aspetti:

- Il rovesciamento della gerarchia tra provvidenze pubbliche e sostegni di fonte pattizia prevista dall’art.38 Cost.;

- La ferita riguardo alla libertà sindacale (art. 39 Cost.), per il vincolo che si pone alle scelte delle parti in materia di destinazione delle risorse degli enti bilaterali.

Condurremo ora un esame delle diverse disposizioni, in attesa che il collegio di legali, che è in via di costituzione, produca i necessari materiali per il ricorso, che sarà della CGIL, a sostegno delle ragioni di cui sopra, ma che dovrà anche essere preparato per tutelare i singoli lavoratori cui, adeguandosi alle disposizioni che qui si commentano, l’Inps dovesse negare l’accesso alle indennità di disoccupazione.


· Premesse: nei vari richiami che si fanno, sono tre quelli degni di nota:

• Nel 3° “visto” si richiama la disposizione che condizione il ricorso al ricorso in deroga alla “Cigs” e alla mobilità, mentre nel resto del testo il riferimento, sulla falsariga delle disposizioni della legge 33/09 è alla “CIG” in deroga, senza specificazioni se ordinaria o straordinaria;
• Nel 5° “visto” si equipara l’intervento della bilateralità di fonte pattizia a quella che possono attivare i fondi interprofessionali, con ciò alludendo ad un ruolo di “vasi comunicanti” tra le risorse e le funzioni dei due soggetti;
• Nel 13° “visto” si riesuma l’articolo 13 del D.Lgs. 276/03, norma mai utilizzata finora, consistente nell’interpretazione nostrana delle politiche di workfare (obbligo di accettazione di lavori con retribuzione inferiore fino al 20% dell’impiego precedente, ruolo decisivo delle agenzie di somministrazione, trattamento economico composto dall’ammortizzatore goduto più, a carico dell’impresa, quanto dovuto fino a concorrenza con quanto previsto per il nuovo impiego;
· Art 2: Causali.

• Si riportano in un testo di legge le nuove causali che puntano a rendere “ordinario” il ricorso alla Cigs o alla sospensione, includendo tra esse il ritardo di oltre 150 giorni dei pagamenti da parte delle P.A.
• Si ribadisce l’esclusione tra i beneficiari dei part-time verticali, il che resta sempre assurdo (vedi i casi delle mense scolastiche), e le sospensioni programmate;
· Artt. 3-4: sospensioni e diritto alle indennità di disoccupazione, ordinaria e con requisiti ridotti

• Si condiziona il diritto al beneficio pubblico, in aggiunta ai requisiti di legge, alla preventiva erogazione di un’integrazione di almeno il 20% dell’indennità da parte dell’ente bilaterale che si definisce “previsto dalla contrattazione collettiva” (il che determina di nuovo un aspetto di costituzionalità: se è la contrattazione collettiva la fonte istitutiva dell’ente, sarà essa a stabilirne funzioni e destinazione di risorse, non il legislatore…);
• Si definisce anche una procedura sindacale per il conferimento al lavoratore del diritto all’indennità di disoccupazione: fa fede l’accordo sindacale (di gestione del ricorso alla sospensione, si presume), da farsi “secondo le modalità e le procedure stabilite dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale istitutive degli enti bilaterali”: e se ciò non avvenisse, e ciascun livello categoriale restasse libero di agire come meglio crede, si sarebbe in presenza di violazione delle disposizioni e potrebbe l’Inps non riconoscere validità alla singola intesa, e quindi negare il diritto al singolo?
• “in sede di prima applicazione” sembrerebbe non esserci vincolo per il 2009 ai fini dell’indennità di disoccupazione ordinaria, ma questa disposizione non si trova ripetuta nell’articolo 4 relativo alle disposizioni riferite alla disoccupazione con requisiti ridotti, che salvo questa mancanza sono identiche a quelle riguardanti la disoccupazione ordinaria;
•o Utilmente, per i percettori di indennità in caso di sospensione, e quindi in costanza di rapporto di lavoro, la dichiarazione di immediata disponibilità, da rendersi presso l’Inps e prima di avere la percezione del beneficio, è limitata alle sole occasioni di formazione e riqualificazione (si vedano da questo punto di vista i moduli predisposti già dall’Inps, che tengono conto, su nostra segnalazione, delle differenti condizioni tra chi mantiene e chi ha perso il rapporto di lavoro);
· Art. 5 Apprendisti:

Il canovaccio è quasi lo stesso salvo che:

• Si ammette che l’apprendista possa essere licenziato, e così si fa rientrare per questa fattispecie l’obbligo all’accettazione di un lavoro congruo, il che è assolutamente identico a quanto potrebbe verificarsi per ogni lavoratore, anche non apprendista, e quindi non si capisce la ragione per una menzione esplicita in questo caso;
•La durata della sospensione in un primo comma viene correttamente indicata in 90 giornate, per poi (comma 4) essere inspiegabilmente interpretata come di 90 giorni “per la durata del periodo di apprendistato”, che è una modalità diversa (ed inaccettabile), rispetto al dettato della legge e alle intese regionali che si sono stipulate, e pertanto da istruire come fonte di contenzioso distinta da quella di costituzionalità;
· Art. 6:

•Incomprensibilmente, si dispone che “negli accordi sindacali” si debba indicare cosa succede se le risorse della bilateralità finiscono. Dato che, come forse l’estensore del testo ignora, chi sottoscrive gli accordi è persona fisica e giuridica diversa da chi amministra le risorse dell’ente, è opportuno inserire in ogni accordi che disponga sospensioni una clausola che, in caso di accertato esaurimento o di possibile insufficienza delle risorse della bilateralità, disponga la trasformazione automatica dell’accordo in un’istanza di ricorso agli ammortizzatori in deroga, utilizzando il comma 3 dell’articolo in commento (“nell’ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali il periodo di sospensione si considera esaurito e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.”);
•Si tenta di veicolare nuovamente un’interpretazione dell’articolo 10 della legge 30/03 già a suo tempo smentita dal Ministero stesso (circolare 4/03) attualizzandola al tema. Si vorrebbe sostenere che il ricorso agli ammortizzatori sociali nelle imprese artigiane, del commercio e del turismo è condizionato all’integrale applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta a tutti i livelli dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative delle parti, dove per “integrale applicazione” non si intende, come sarebbe corretto, la leva per impedire l’applicazione dei contratti “pirata”, quanto l’obbligo di adesione all’ente bilaterale. Come già detto, un’interpretazione simile non è sostenibile, proprio per effetto del principio di libertà sindacale (Art.39 Cost.) e della distinzione tra parti obbligatorie e parti economico-normative delle pattuizioni collettive, impegnando le prime solo le imprese aderenti alle associazioni sottoscrittrici.
•Utilmente, si dichiara che i soci di cooperative vanno direttamente in ammortizzatori in deroga, ma inspiegabilmente si limita questa norma a quelle ex 602/70, cosa non possibile dopo la legge 142/01 che ha ridefinito le regole per i soci di cooperativa senza distinzioni;
· Art. 8: Regole per l’erogazione

•Si prevede l’interconnessione telematica tra enti bilaterali ed Inps, e si ribadisce la natura condizionata dell’erogazione del beneficio pubblico all’ “impegno” dell’ente ad erogare la sua quota, che, nel comma successivo, viene fatto risalire alle autonome determinazioni dell’ente che possono arrivare fino a sei mesi! Il che lascia il singolo senza reddito per periodi che sono ben più lunghi del massimo periodo indennizzabile (90 giorni, ossia la metà di sei mesi…)
· Art. 9: Linee guida per gli enti bilaterali

•Si tocca qui il cuore dell’invasione da parte del legislatore, che pure dichiara pubblicamente di voler valorizzare l’autonomia delle parti. Infatti qui si usa sempre il verbo all’indicativo, e si dispone che le risorse della bilateralità siano prioritariamente destinate all’integrazione al reddito, oltre ad essere (e questo è corretto) rendicontabili e visionabili da parte dell’Inps.
· Artt. 10-12: banca dati percettori trattamenti e obblighi conseguenti

•Secondo disposizioni che risalgono al 2004, si dà attuazione alla costituzione della banca dati di chi percepisce sussidi in ogni forma. La cosa che va segnalata è la totale assenza di limiti, vuoi sotto il profilo della tutela della privacy, vuoi sotto il profilo della coerenza da mantenere tra informazioni disponibili e obiettivi (leciti) che gli attori abilitati a visionarle possono perseguire. In altre parole, i dati sulla maternità, sulle malattie, o più prosaicamente, sulle transazioni a seguito di vertenzialità sono visibili per chiunque intenzionato ad offrire “lavoro e/o formazione”? Non si dice nulla, e non è accettabile.
•Un’annotazione divertente, se non fosse un po’ rivelatrice della mentalità ossessivamente repressiva dell’estensore: si dice che l’obbligo di formazione “resta sospeso” nel caso il percettore di ammortizzatore venga richiamato al lavoro: e se ciò fosse dovuto alla fine della necessità di ricorso all’ammortizzatore, l’obbligo di formazione resterebbe sempre “sospeso”, ma sulla testa del lavoratore?
· Artt. 13-14: indennità per i co.co.pro.

•Non ci sembrano esserci commenti particolari da fare, salvo ribadire il giudizio di assoluta miseria delle norma, soprattutto per la ristrettezza delle condizioni d’accesso. Non a caso le risorse, anche se aumentate per giungere al raddoppio dell’una tantum per il 2009, probabilmente non saranno intaccate.

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Allegati:
Decreto attuativo comma 3 art.19.pdf

materiali sulla manovra economica


sos sindacato



raccolta immagini cgil torino