Le disposizioni del rientro nei luoghi di lavoro dopo aver soggiornato nei Paesi a rischio

Con il rientro in Italia e nei luoghi di lavoro di lavoratori e lavoratrici che hanno soggiornato in Paesi a rischio, ci sono state segnalate alcune criticità per cui riteniamo opportuno diffondere le corrette informazioni ed indicazioni:

quarantena preventiva per i lavoratori provenienti da Romania e Bulgaria.

Il messaggio Inps n. 2584 prevede che il periodo di quarantena preventiva disposta dall’autorità è equiparato al trattamento di malattia. Il periodo di “assenza forzata” dal luogo di lavoro non consuma giornate dal periodo di comporto. Il lavoratore, ricevuto l’obbligo di quarantena preventiva per 15 giorni, dovrà recarsi dal proprio medico curante per farsi rilasciare il certificato medico nel quale il medico dovrà riportare gli estremi del provvedimento che ha disposto la quarantena preventiva;

test molecolare o antigenico (tampone) se si rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna: dal 13 agosto 2020 un’ordinanza del Ministero della Salute ha escluso questi Paesi dall’area di libera circolazione da/per l’Italia.

Il test può essere effettuato nelle 72 ore precedenti il rientro in Italia (comprovare esito negativo) o al momento dell’arrivo in aeroporto/porto/frontiera o entro 48 ore dall’arrivo presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Nel frattempo, in attesa del test, il lavoratore deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria dimora;

divieto di rientro in Italia per chiunque abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia;

 isolamento fiduciario per 14 giorni se il lavoratore rientra da Paesi non inclusi tra quelli in cui sono consentiti liberamente gli spostamenti da/per l’Italia (vedi punto 1 vademecum allegato);

obbligo (o raccomandazione) di compilazione del modulo di ripresa dell’attività lavorativa e di effettuazione del tampone naso-faringeo per professioni socio-sanitarie e di assistenza alla persona.

I principali riferimenti normativi in materia sono: D.P.C.M. 7 agosto 2020, in specifico artt. 4, 5, 6; ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020; messaggio Inps n. 2584.

Per ulteriori dettagli vi alleghiamo il vademecum della Regione Piemonte in cui sono dettagliate le disposizioni per le diverse casistiche e i riferimenti dell’Asl Piemonte, suddivisi per territorio, eventualmente da contattare.

vademecum_versione_18_8_2020